Si tratta di un nuovo canale di accesso alla pensione riservato a tutti i lavoratori (dipendenti, anche del pubblico impiego, autonomi, parasubordinati) iscritti a forme di previdenza pubbliche obbligatorie (cioè l’INPS) in possesso di:
La prestazione è assistita da un meccanismo di differimento nell’erogazione del primo rateo pensionistico (cd. «finestra mobile»).
«Quota 103» non può eccedere il valore di cinque volte il trattamento minimo INPS stabilito per ciascun anno sino al raggiungimento dell’età di vecchiaia. Cioè sino a 67 anni salvo ulteriori adeguamenti che potrebbero scattare nel biennio 2025-2027. E’, quindi, un tetto mobile aggiornato ogni anno con l’inflazione. Nel 2023 siccome il TM è pari a 567,94€ il tetto è di 2.839,70€ lordi mensili.
Essendo una evoluzione della già nota «Quota 100» sono richiamate per intero le relative caratteristiche e condizioni. In particolare chi opta per «Quota 103» incorre sino al compimento del 67° anno di età nel divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo (ad eccezione di quelli di lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000€ annui) ed è soggetto ai medesimi obblighi dichiarativi.
Ai fini del raggiungimento dei 41 anni di contributi è valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata (obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa), fermo restando, per i dipendenti del settore privato, il possesso di almeno 35 anni di contribuzione ad esclusione dei periodi di disoccupazione e malattia. E' possibile, inoltre, cumulare gratuitamente tutti i periodi contributivi presenti nelle gestioni INPS (es. settore pubblico, gestione separata) con la sola eccezione delle casse professionali.
Conformemente a quanto già precisato dall’INPS in occasione della «Quota 100», la prestazione possa essere utilizzata anche dai soggetti che optano per il calcolo contributivo della pensione (art. 1. co. 23 della legge n. 335/1995) ancorché l’opzione sia finalizzata al fine di riscattare la laurea con i cd. «criteri light».
Chi raggiunge i requisiti (62+41) entro il 31 dicembre 2023 mantiene il diritto a poter andare in pensione in un qualsiasi momento successivo (ad esempio nel 2024 o nel 2025), il diritto a pensione resta cristallizzato.
E’ possibile finalizzare gli assegni straordinari di solidarietà alla maturazione della «Quota 103». La facoltà è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione (cd. staffetta intergenerazionale). L'assegno copre anche il periodo di finestra mobile (3 mesi) per garantire il sostegno economico senza soluzione di continuità; la contribuzione correlata, invece, è versata sino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario, pertanto, non può essere erogato oltre il 31 marzo 2024.
Il Team Retirement di WTW è pronto a supportare i propri clienti nel valutare l’opportunità di Quota 103 attraverso una analisi strategica del collettivo oggetto di pre-pensionamento ad identificare e valutare i costi e benefici dell’eventuale implementazione. Nel caso di applicazioni dei principi contabili internazionali WTW supporterà le aziende nella corretta valutazione e contabilizzazione.